Art. 1.
(Istituzione del marchio).

      1. È istituito il marchio «Made in Italy» al fine di identificare le merci la cui produzione è avvenuta integralmente sul territorio italiano o ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.
      2. La titolarità del marchio «Made in Italy» è del Ministero dello sviluppo economico, che ne concede l'uso secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del commercio internazionale.
      3. Il marchio «Made in Italy» è accompagnato dalla certificazione idonea a documentare le caratteristiche merceologiche in ottemperanza alle leggi vigenti.
      4. Il marchio «Made in Italy» deve essere apposto esclusivamente sul prodotto finito e in modo da renderne immediata la visibilità.